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Ordinanza — n. 9317/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuability claim due to lack of specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's rejection of the request to apply the rule of criminal continuability. The appellant argued that multiple crimes shared a common criminal design based on temporal proximity and crime homogeneity, but the execution judge correctly noted the absence of such elements in the record. The court ruled that the execution judge is not bound by the substantive findings of the trial courts and must evaluate the evidence presented, finding the appellant failed to meet the burden of proof required to establish a unified criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 671, cod. proc. pen.: In proceedings for execution, the convicted party bears the burden of alleging specific elements proving a common criminal design, rather than relying solely on neutral factors like temporal proximity or identical victimized goods.

Parole chiave

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criminal continuability execution proceedings burden of proof common criminal design inadmissible appeal criminal habit Italian Penal Code reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 671, cod. proc. pen.
Trajkovic Senada ricorre avverso l'ordinanza del 23 aprile 2021 del Tribunale di Velletri che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Trajkovic Senada ricorre avverso l'ordinanza del 23 aprile 2021 del Tribunale di Velletri che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
La ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera
Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga
si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAJKOVIC SENADA nato a AVERSA il 29/01/1981 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Trajkovic Senada ricorre avverso l'ordinanza del 23 aprile 2021 del Tribunale di Velletri che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo a più reati giudicati con distinte sentenze di condanna passate in giudicato.

2. La ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità dei reati e la vicinanza temporale delle condotte accertate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che le condotte erano state realizzate a distanza di tempo tra loro e in diversi contesti territoriali. Secondo il giudice dell'esecuzione, inoltre, l'utilizzo da parte della condannata di numerosi alias, con il chiaro intento di sviare l'accertamento delle sue responsabilità, era circostanza sintomatica di una professionalità nell'agire delinquenziale e non di una preordinazione delle condotte. Il Tribunale, quindi, ha evidenziato che non vi era att agli atti alcun elemento sintomatico del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

La cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati, infatti, va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in tema di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356).In tema di esecuzione, quindi, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451).

Il c.d. onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza, pertanto, sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica, di più reati. Piuttosto, dunque, si deve affermare che, trattandosi di un'indagine che ha ad oggetto il momento ideativo e deliberativo del reato, spesso non rilevante e quindi trascurato nell'accertamento di merito, è interesse della parte rappresentare ed evidenziare al giudice gli elementi significativi dell'esistenza di un disegno criminoso comune a più reati, elementi che potrebbero non risultare dalle sentenze di merito.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che i reati, commessi in tempi e luoghi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/202