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Ordinanza — n. 9314/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation revocation, ruling merit-based grounds inadmissible for lack of motivation defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9314/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by PJETRI PIETER inadmissible regarding the revocation of his probationary measure. The first instance judge revoked the measure based on the defendant's lack of rehabilitative progress, citing his prior conduct and the minor nature of the offense. The Court rejected the claim of insufficient motivation, determining that the substantive arguments regarding the defendant's personality and the offense's gravity constituted a matter of merit rather than a procedural flaw.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging a decision on probation revocation based on the substantive evaluation of the offender's conduct and the nature of the offense is inadmissible if the defect alleged is merely a lack of motivation, as such arguments resolve into matters of merit.

Parole chiave

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probation revocation lack of motivation matter of merit inadmissible appeal rehabilitative progress Cassazione ordinanza procedural defect revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PJETRI PIETER nato il 02/03/1991 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, nei confronti di Pjetri Pieter, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, con decorrenza ab initio; ritenuto che l'unico motivo, che ha denunciato difetto di motivazione della decisione relativa alla decorrenza della revoca, abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della regolare condotta antecedente al fatto che aveva determinato la sospensione della misura e della modestia del fatto stesso, dati che il primo giudice ha valutato, nella considerazione complessiva dei dati riguardanti la personalità del condannato, come significativi dell'assenza di un effettivo contenuto risocializzante del periodo trascorso in regime extra murario; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Michele Bi nchi Enrico Giuseppe Sandrini C}Nt91 CUA ‘..A3 3 :7