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Ordinanza — n. 9313/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the lawyer filing it was not registered on the special court roster.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9313/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the defending lawyer was not registered on the special roster of the Court. The appellant argued for the review of the lower court's order, but the Court found the lawyer lacked standing due to this registration defect. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the lawyer was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible de plano if the lawyer presenting it is not registered on the special roster of the Court of Cassation, as this lack of registration deprives the subject of standing to act.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special court roster lack of standing de plano dismissal procedural costs fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali cancellazione dall'albo avvocati difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIZMIC AJISA - C.U.I. 040EUGJ nato a MILANO il 26/03/1998 avverso l'ordinanza del 30/06/2021 del TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto da difensore non iscritto nell 'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di legittimazione. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. . Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente Miche Erchiu Enrico Giuseppe Sandrini DEP(Y.ilTATO IN CELLE:PIA ,fs ourp. . 1 8 122