Italian court dismisses appeal for home detention due to lack of procedural grounds and merit-based arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Tonapam Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant sought home detention based on health grounds, but the lower court rejected this by evaluating the consultant's opinion and lack of prior convictions. The Supreme Court ruled that the appeal's sole ground was a defect of motivation, which was actually a matter of merit already addressed by the first instance judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the alleged lack of reasoning is merely a matter of merit already evaluated by the first instance court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONAPAM PAOLO nato a PINEROLO il 15/02/1979 avverso l'ordinanza del 29/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Tonapam Paolo, di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute; ritenuto che l'unico motivo, che denuncia difetto di motivazione dei giudizi sulla compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione e sulla pericolosità del condannato, abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione del parere del consulente di parte e dell'assenza di pregresse condanne, dati che il primo giudice ha già valutato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente chi Enrico Giuseppe Sandrini A.A-1 DEP