Italian court dismisses appeal for semi-liberty due to non-expired three-year bar from prior revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by D'Avino Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The applicant sought admission to semi-liberty, arguing a violation of Article 58 quater of the prison order regarding a lack of comprehensive evaluation. The court rejected this, stating that the revocation of a previous measure already constituted a full assessment of rehabilitative suitability and that the bar against re-granting is strictly time-bound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 quater ord. pen.; The revocation of a measure alternative to imprisonment constitutes a comprehensive evaluation of its rehabilitative suitability, and the resulting bar on re-admission is limited strictly by the prescribed time limits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVINO GIUSEPPE nato a POGGIOMARINO il 06/04/1964 avverso il decreto del 25/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il decreto impugnato ha dichiarato la inammissibilità della richiesta, presentata da D'Avino Giuseppe, di ammissione alla semilibertà, risultando non decorso triennio dalla revoca di precedente misura alternativa; ritenuto che l'unico motivo - che ha denunciato la violazione dell'art. 58 quater ord. pen. essendo stata omessa una complessiva valutazione e ritenuta ostativa la precedente revoca - è manifestamente infondato, dato che con la revoca della misura viene compiuta una complessiva valutazione della idoneità della stessa a conseguire l'obiettivo rieducativo e il carattere ostativo di tale pronuncia è limitato dalla norma entro limiti cronologici contenuti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Mb.= nchi Enrico Giuseppe Sandrini Q»)n DEPOMATO IN CA