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Ordinanza — n. 9310/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for semi-liberty due to non-expired three-year bar from prior revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9310/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by D'Avino Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The applicant sought admission to semi-liberty, arguing a violation of Article 58 quater of the prison order regarding a lack of comprehensive evaluation. The court rejected this, stating that the revocation of a previous measure already constituted a full assessment of rehabilitative suitability and that the bar against re-granting is strictly time-bound.

Regesto Legislator

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Art. 58 quater ord. pen.; The revocation of a measure alternative to imprisonment constitutes a comprehensive evaluation of its rehabilitative suitability, and the resulting bar on re-admission is limited strictly by the prescribed time limits.

Parole chiave

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semi-liberty appeal measure revocation rehabilitative suitability time bar limitation inadmissible appeal ripristino dello statuto di rifugiato attitudine all'integrazione semilibertà

Disposizioni normative citate

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Art. 58 quater ord. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVINO GIUSEPPE nato a POGGIOMARINO il 06/04/1964 avverso il decreto del 25/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il decreto impugnato ha dichiarato la inammissibilità della richiesta, presentata da D'Avino Giuseppe, di ammissione alla semilibertà, risultando non decorso triennio dalla revoca di precedente misura alternativa; ritenuto che l'unico motivo - che ha denunciato la violazione dell'art. 58 quater ord. pen. essendo stata omessa una complessiva valutazione e ritenuta ostativa la precedente revoca - è manifestamente infondato, dato che con la revoca della misura viene compiuta una complessiva valutazione della idoneità della stessa a conseguire l'obiettivo rieducativo e il carattere ostativo di tale pronuncia è limitato dalla norma entro limiti cronologici contenuti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Mb.= nchi Enrico Giuseppe Sandrini Q»)n DEPOMATO IN CA