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Ordinanza — n. 9304/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9304/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9304/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTILLE FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 24/06/1960 avverso l'ordinanza del 07/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Francesco Antille, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 8.4.2020 dal Tribunale di sorveglianza di Torino. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma 6-00 alla Cassa delle ammende, determinabile in ff.17teuro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.( cc,v, t-0 Lt

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9304/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Francesco Antille, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 8.4.2020 dal Tribunale di sorveglianza di Torino. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma 6-00 alla Cassa delle ammende, determinabile in ff.17teuro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.( cc,v, t-0 Lt

Parole chiave

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difesa obbligatoria diritto a un difensore patrocinio obbligatorio inosservanza di prescrizioni di servizio patrocinio non autorizzato violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma 6-00 alla Cassa delle ammende, determinabile in ff.17teuro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.( cc,v, t-0 Lt
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTILLE FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 24/06/1960 avverso l'ordinanza del 07/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Francesco Antille, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 8.4.2020 dal Tribunale di sorveglianza di Torino. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma 6-00 alla Cassa delle ammende, determinabile in ff.17teuro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.( cc,v, t-0 Lt

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Søo spese processuali e della somma di euroUrtIty alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Consigliere relatore /trakej i Fnu Il Presidente Enrico Giseppe Sandrini DEPWITATO IN CA M