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Ordinanza — n. 9303/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9303/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9303/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: GATELLI GIORGIO nato a CONCESIO il 24/02/1963 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE I3IANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Gatelli Giorgio, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della situazione familiare e lavorativa del reo, della relazione dei servizi sociali e della regolare condotta tenuta negli ultimi anni, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, nella considerazione complessiva dei dati riguardanti la personalità del condannato e, in particolare, dell'assenza di una effettiva rivisitazione critica di quanto commesso, a fondare un giudizio di idoneità rieducaitiva, in concreto, della misura alternativa richiesta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9303/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE I3IANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Gatelli Giorgio, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della situazione familiare e lavorativa del reo, della relazione dei servizi sociali e della regolare condotta tenuta negli ultimi anni, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, nella considerazione complessiva dei dati riguardanti la personalità del condannato e, in particolare, dell'assenza di una effettiva rivisitazione critica di quanto commesso, a fondare un giudizio di idoneità rieducaitiva, in concreto, della misura alternativa richiesta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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dipendenza dall'assistenza sociale lavoro sociale assistenza riabilitativa disponibilità al collocamento attitudine all'integrazione lavoro del detenuto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: GATELLI GIORGIO nato a CONCESIO il 24/02/1963 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE I3IANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Gatelli Giorgio, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della situazione familiare e lavorativa del reo, della relazione dei servizi sociali e della regolare condotta tenuta negli ultimi anni, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, nella considerazione complessiva dei dati riguardanti la personalità del condannato e, in particolare, dell'assenza di una effettiva rivisitazione critica di quanto commesso, a fondare un giudizio di idoneità rieducaitiva, in concreto, della misura alternativa richiesta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presi