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Ordinanza — n. 9302/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9302/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9302/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIARRINO CARMELO nato a CORLEONE il 29/05/1985 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; i. Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 27.11.2018, con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato Sciarrino Carmelo colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso in Corleone sino al 25.4.2015, condannandolo alla pena di anni uno e giorni venti di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. ritenuto che, a fronte della sentenza impugnata che ha motivato il diniego delle attenuanti generiche sul rilievo della reiterazione della condotta e dei precedenti penali, il ricorso valorizza "l'intervenuta integrale ammissione dei fatti contestati, in uno con l'immediata restituzione agli aventi diritto di tutti i beni sottratti, la scelta del rito, la lieve offensività del fatto", e dunque propone argomenti di merito che non trovano riscontro nelle sentenze di merito e di cui non viene data nemmeno indicazione dei relativi elementi probatori; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9302/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 27.11.2018, con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato Sciarrino Carmelo colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso in Corleone sino al 25.4.2015, condannandolo alla pena di anni uno e giorni venti di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. ritenuto che, a fronte della sentenza impugnata che ha motivato il diniego delle attenuanti generiche sul rilievo della reiterazione della condotta e dei precedenti penali, il ricorso valorizza "l'intervenuta integrale ammissione dei fatti contestati, in uno con l'immediata restituzione agli aventi diritto di tutti i beni sottratti, la scelta del rito, la lieve offensività del fatto", e dunque propone argomenti di merito che non trovano riscontro nelle sentenze di merito e di cui non viene data nemmeno indicazione dei relativi elementi probatori; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni penali carcerazione preventiva eccessiva riduzione della pena pena privativa della libertà atto sessuale con un detenuto revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIARRINO CARMELO nato a CORLEONE il 29/05/1985 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; i. Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 27.11.2018, con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato Sciarrino Carmelo colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso in Corleone sino al 25.4.2015, condannandolo alla pena di anni uno e giorni venti di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. ritenuto che, a fronte della sentenza impugnata che ha motivato il diniego delle attenuanti generiche sul rilievo della reiterazione della condotta e dei precedenti penali, il ricorso valorizza "l'intervenuta integrale ammissione dei fatti contestati, in uno con l'immediata restituzione agli aventi diritto di tutti i beni sottratti, la scelta del rito, la lieve offensività del fatto", e dunque propone argomenti di merito che non trovano riscontro nelle sentenze di merito e di cui non viene data nemmeno indicazione dei relativi elementi probatori; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente i qh(y li,g3T:5r1,c11, Enrico Giuseppe Sandrini CL"--1 DEPOSITATO IN CANC