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Ordinanza — n. 9301/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9301/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9301/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IGNOTI GIUSEPPE nato a AVOLA il 25/01/1979 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato-avvis,o alle gia-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE I3IANCHI;RITENUTO IN FATTO E Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 18.11.2020, la Corte di appello di Catania ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 30.9.2011 dal Tribunale di Siracusa, ridotto la pena inflitta a D'Ignoti Giuseppe. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di legge in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti, accordo recepito dalla Corte di appello che ha riconosciuto, come richiesto, le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9301/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. in data 18.11.2020, la Corte di appello di Catania ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 30.9.2011 dal Tribunale di Siracusa, ridotto la pena inflitta a D'Ignoti Giuseppe. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di legge in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti, accordo recepito dalla Corte di appello che ha riconosciuto, come richiesto, le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena motivi di cassazione revisione della sentenza penale riconsiderazione riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IGNOTI GIUSEPPE nato a AVOLA il 25/01/1979 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato-avvis,o alle gia-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE I3IANCHI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 18.11.2020, la Corte di appello di Catania ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 30.9.2011 dal Tribunale di Siracusa, ridotto la pena inflitta a D'Ignoti Giuseppe. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di legge in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti, accordo recepito dalla Corte di appello che ha riconosciuto, come richiesto, le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente Npa chi