Cassation court declares inadmissible appeal regarding omitted non-punishment cause due to lack of merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly denied a cause of non-punishment based on his good conduct and legal residency status. The court rejected this, ruling that such arguments require a substantive review of the facts, which exceeds the scope of a cassation judgment limited to legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 60 c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate the merits of a case to assess whether a cause of non-punishment should have been applied; it must declare the appeal inadmissible if the lower court's denial was based on factual considerations rather than legal error.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRIFOU BRAHIM nato il 10/03/1990 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a Krifou Brahim - ritenuto colpevole del reato di cui all' art. 6 d.lvo n. 286/1998, commesso in Pistoia 1'11.8.2016 - a giorni 15 di arresto ed C 75 di ammenda, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'omessa applicazione della relativa causa di non punibilità;
Ritenuto che, a fronte della sentenza impugnata che ha motivato il diniego della invocata causa di non punibilità in ragione delle modalità del fatto - l'imputato aveva tentato di allontanarsi dopo aver condotto gli operanti a casa sua per prendere i documenti -, il ricorso vi contrappone il rilievo della incensuratezza dell'imputato e la sua condizione di soggetto in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale; ritenuto che, dunque,groposta una rivalutazione del merito, al di là dei limiti del giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente 1\ilich09\13. nchi Enrico Giuseppe Sandrini k,lALWA ZM,X • DEPOSITATO IN C N LLEPAA ogg