Ordinanza — n. 9298/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESINI ENZO nato a NEGRAR il 13/08/1957 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; o Rilevato che la sentenza impugnata ha assolto Marchesini Enzo dai reati ascritti, disponendo la confisca del fucile in sequestro; rilevato che il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla declaratoria di non punibilità in ordine al capo B per la speciale tenuità del fatto e alla conseguente confisca dell'arma, ha denunciato: - con i motivi primo e secondo, difetto di motivazione in ordine al giudizio sul fatto, compiuto senza tener conto delle dichiarazioni di testi e del coimputato Marchesini Luca; - con il motivo terzo, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. avendo il primo giudice escluso, diversamente da quanto indicato nell'imputazione, che Marchesini Luca avesse utilizzato il fucile; - con il quarto motivo, la violazione dell'art. 6 legge n. 152/1975, che prevede la confisca solo in caso di condanna; ritenuto che è manifestamente infondato il terzo motivo, che denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che il fatto ascritto al capo B riguarda l'omessa custodia di un fucile, e ciò è stato accertato dalla sentenza impugnata, mentre l'ulteriore circostanza relativa all'utilizzo che terzi (nella specie, il nipote Marchesini Luca) avessero, o meno, fatto del fucile non concerne il fatto tipico oggetto di contestazione, e, dunque, l'eventuale difformità sul punto tra le indicazioni dell'imputazione e la sentenza non rileva ai fini della legittimità del giudizio formulato; ritenuto che, con riguardo all'accertamento del fatto, i motivi primo e secondo hanno contenuto di merito, atteso che a fronte dell'accertamento compiuto - nel senso che l'imputato aveva lasciato il fucile all'interno della sua autovettura che era stata poi prelevata dal nipote -, il ricorso contesta la fondatezza del giudizio di merito in ordine alla assenza di custodia del fucile, osservando che l'arma si trovava all'interno di un vano dedicato e in auto parcheggiata in garage, argomenti che il giudice ha già valutato, affermando che l'autovettura non è luogo idoneo alla custodia di un fucile e che l'auto era stata prelevata da un componente della famiglia, con la conseguente perdita del possesso dell'arma da parte del soggetto tenuto alla custodia; ritenuto che manifestamente infondato è il quarto motivo, atteso che ai sensi dell'art. 6 legge n. 152/1975 la confisca dell'arma è obbligatoria salvo nei casi di assoluzione nel merito dal reato e appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, situazione che non ricorrono nel caso in esame; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 521 cod. proc. pen, art. 6 legge n. 152/1975; Ordinanza — n. 9298/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 521 cod. proc. pen. avendo il primo giudice escluso, diversamente da quanto indicato nell'imputazione, che Marchesini Luca avesse utilizzato il fucile; - con il quarto motivo, la violazione dell'art. 6 legge n. 152/1975, che prevede la confisca solo in caso di condanna; ritenuto che è manifestamente infondato il terzo motivo, che denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che il fatto ascritto al capo B riguarda l'omessa custodia di un fucile, e ciò è stato accertato dalla sentenza impugnata, mentre l'ulteriore circostanza relativa all'utilizzo che terzi (nella specie, il nipote Marchesini Luca) avessero, o meno, fatto del fucile non concerne il fatto tipico oggetto di contestazione, e, dunque, l'eventuale difformità sul punto tra le indicazioni dell'imputazione e la sentenza non rileva ai fini della legittimità del giudizio formulato; ritenuto che, con riguardo all'accertamento del fatto, i motivi primo e secondo hanno contenuto di merito, atteso che a fronte dell'accertamento compiuto - nel senso che l'imputato aveva lasciato il fucile all'interno della sua autovettura che era stata poi prelevata dal nipote -, il ricorso contesta la fondatezza del giudizio di merito in ordine alla assenza di custodia del fucile, osservando che l'arma si trovava all'interno di un vano dedicato e in auto parcheggiata in garage, argomenti che il giudice ha già valutato, affermando che l'autovettura non è luogo idoneo alla custodia di un fucile e che l'auto era stata prelevata da un componente della famiglia, con la conseguente perdita del possesso dell'arma da parte del soggetto tenuto alla custodia; ritenuto che manifestamente infondato è il quarto motivo, atteso che ai sensi dell'art. 6 legge n. 152/1975 la confisca dell'arma è obbligatoria salvo nei casi di assoluzione nel merito dal reato e appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, situazione che non ricorrono nel caso in esame; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESINI ENZO nato a NEGRAR il 13/08/1957 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; o Rilevato che la sentenza impugnata ha assolto Marchesini Enzo dai reati ascritti, disponendo la confisca del fucile in sequestro; rilevato che il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla declaratoria di non punibilità in ordine al capo B per la speciale tenuità del fatto e alla conseguente confisca dell'arma, ha denunciato: - con i motivi primo e secondo, difetto di motivazione in ordine al giudizio sul fatto, compiuto senza tener conto delle dichiarazioni di testi e del coimputato Marchesini Luca; - con il motivo terzo, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. avendo il primo giudice escluso, diversamente da quanto indicato nell'imputazione, che Marchesini Luca avesse utilizzato il fucile; - con il quarto motivo, la violazione dell'art. 6 legge n. 152/1975, che prevede la confisca solo in caso di condanna; ritenuto che è manifestamente infondato il terzo motivo, che denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che il fatto ascritto al capo B riguarda l'omessa custodia di un fucile, e ciò è stato accertato dalla sentenza impugnata, mentre l'ulteriore circostanza relativa all'utilizzo che terzi (nella specie, il nipote Marchesini Luca) avessero, o meno, fatto del fucile non concerne il fatto tipico oggetto di contestazione, e, dunque, l'eventuale difformità sul punto tra le indicazioni dell'imputazione e la sentenza non rileva ai fini della legittimità del giudizio formulato; ritenuto che, con riguardo all'accertamento del fatto, i motivi primo e secondo hanno contenuto di merito, atteso che a fronte dell'accertamento compiuto - nel senso che l'imputato aveva lasciato il fucile all'interno della sua autovettura che era stata poi prelevata dal nipote -, il ricorso contesta la fondatezza del giudizio di merito in ordine alla assenza di custodia del fucile, osservando che l'arma si trovava all'interno di un vano dedicato e in auto parcheggiata in garage, argomenti che il giudice ha già valutato, affermando che l'autovettura non è luogo idoneo alla custodia di un fucile e che l'auto era stata prelevata da un componente della famiglia, con la conseguente perdita del possesso dell'arma da parte del soggetto tenuto alla custodia; ritenuto che manifestamente infondato è il quarto motivo, atteso che ai sensi dell'art. 6 legge n. 152/1975 la confisca dell'arma è obbligatoria salvo nei casi di assoluzione nel merito dal reato e appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, situazione che non ricorrono nel caso in esame; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente MicIM3iyhi Enrico Giisppe Sandrini DEPOSITA