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Ordinanza — n. 9297/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding sentencing and denial of mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9297/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Lalario Raffaele and Cristofaro Fabio inadmissible due to a lack of motivation concerning sentencing and the denial of mitigation. The defendants argued that the lower court failed to consider their socio-economic precariousness, while the appellate court explicitly addressed this by highlighting the defendants' pivotal role in the crime and the severity of the explosive materials used. The supreme court rejected the appeal because the lower court's reasoning on these specific points was sufficient and the defense failed to provide new elements to challenge the motivation.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 114 c.p.: The appeal must be admissible if the lower court's decision contains sufficient reasoning on the denial of mitigation and sentencing; a mere assertion of socio-economic hardship without a substantive confrontation with the court's specific findings on the defendant's role and the crime's gravity does not constitute a valid ground for inadmissibility.

Parole chiave

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lack of motivation appeal denial of mitigation sentencing proportionality socio-economic precariousness inadmissible appeal explosive materials accessory role sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 114 c.p.
art. 114 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LALARIO RAFFAELE nato a BARI il 21/09/1977 CRISTOFARO FABIO nato a BRINDISI il 03/12/1992 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta Lalario Raffaele e Cristofaro Fabio - ritenuti colpevoli dei reati di furto aggravato e porto in luogo pubblico di materiale esplodente, fatti commessi in Castellaneta Marina nella notte tra il 7 e 8.6.2019 - ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 8706,6 di multa, con conferma nel resto; rilevato che i ricorrenti, con l'unico motivo, hanno denunciato difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; rilevato che la sentenza impugnata ha motivato il diniego dell'attenuante - evidenziando l'importanza, nell'economia della consumazione del reato, del ruolo di "palo" svolto dagli imputati - e la commisurazione della pena - in ragione della gravità del fatto desumibile dal danno, dalle modalità esecutive e dall'utilizzo di materiale esplodente -; ritenuto che la difesa vi ha contrapposto la considerazione del profilo soggettivo degli imputati, asseritamente in condizione di precarietà economica e sociale, in una prospettiva di merito e senza confrontarsi con la motivazione data dalla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorsa, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 122~, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e Orl,".iet. al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Presidente Enrico Gi9sfppe Sandrini DEP031TATO IN CA EPA 1 8 Zin