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Ordinanza — n. 9296/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9296/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9296/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLELLA DYLAN nato a BARI il 24/03/1998 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIfl-ate-a;Mse-a-14e-p€344 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 3.41.(8.2020, la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 5.5.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ridotto la pena inflitta a Colella Dylan. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9296/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. in data 3.41.(8.2020, la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 5.5.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ridotto la pena inflitta a Colella Dylan. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione mancata attuazione degli accordi illeciti condanna al pagamento pecuniario remissione del debito

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLELLA DYLAN nato a BARI il 24/03/1998 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIfl-ate-a;Mse-a-14e-p€344 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 3.41.(8.2020, la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 5.5.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ridotto la pena inflitta a Colella Dylan. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Consigliere relatore Il Preside