Ordinanza — n. 9296/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLELLA DYLAN nato a BARI il 24/03/1998 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIfl-ate-a;Mse-a-14e-p€344 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 3.41.(8.2020, la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 5.5.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ridotto la pena inflitta a Colella Dylan. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9296/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. in data 3.41.(8.2020, la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 5.5.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ridotto la pena inflitta a Colella Dylan. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLELLA DYLAN nato a BARI il 24/03/1998 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIfl-ate-a;Mse-a-14e-p€344 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 3.41.(8.2020, la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 5.5.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ridotto la pena inflitta a Colella Dylan. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Consigliere relatore Il Preside