Ordinanza — n. 9290/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ASS nato il 01/01/2000 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto richiesta, presentata da Fall Ass, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità di tempo e di luogo, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, nella considerazione complessiva dei dati accertati dalle sentenze di condanna, a provare l'esistenza di una deliberazione criminosa unitaria; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9290/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ASS nato il 01/01/2000 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto richiesta, presentata da Fall Ass, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità di tempo e di luogo, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, nella considerazione complessiva dei dati accertati dalle sentenze di condanna, a provare l'esistenza di una deliberazione criminosa unitaria; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ASS nato il 01/01/2000 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto richiesta, presentata da Fall Ass, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità di tempo e di luogo, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, nella considerazione complessiva dei dati accertati dalle sentenze di condanna, a provare l'esistenza di una deliberazione criminosa unitaria; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente frbccrilfix ap&hAAti k Enrico Giuseppe Sandrini AM (\ C'UJ DEPOSITATO IN CAN ELLERIA oggi