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Ordinanza — n. 9289/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9289/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9289/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZULLI SERGIO nato a BARI il 21/07/1990 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a Marzulli Sergio - ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso in Bari il 22.9.2016 - a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso denuncia carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità, che la difesa non aveva chiesto né con l'atto di appello né con le conclusioni avanti il secondo giudice; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il secondo giudice non era tenuto a motivare in assenza di una richiesta della parte; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9289/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d.lvo n. 159/2011, commesso in Bari il 22.9.2016 - a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso denuncia carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità, che la difesa non aveva chiesto né con l'atto di appello né con le conclusioni avanti il secondo giudice; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il secondo giudice non era tenuto a motivare in assenza di una richiesta della parte; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati seriali sanzione penale responsabilità penale dei minori sorveglianza marittima sospensione condizionale della pena osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
159/2011, commesso in Bari il 22.9.2016 - a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZULLI SERGIO nato a BARI il 21/07/1990 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a Marzulli Sergio - ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso in Bari il 22.9.2016 - a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso denuncia carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità, che la difesa non aveva chiesto né con l'atto di appello né con le conclusioni avanti il secondo giudice; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il secondo giudice non era tenuto a motivare in assenza di una richiesta della parte; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Banchi EnricoCt ), .useppe Sandrini DEPOSITATO IN C ELLERIA