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Ordinanza — n. 9282/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9282/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9282/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rihani Mahdi ricorre avverso l'ordinanza del 17 marzo 2021 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva disposto nei suoi confronti l'espulsione dal territorio dello Stato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9282/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, emesso in violazione dell'art. 17, comma 2, legge 6 marzo 1998, n.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione sospensione dell'allontanamento motivo d'espulsione procedura di ricusazione riesame del decreto espulsione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIHANI MAHDI nato il 20/02/1985 avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAd'ett-e-a~a14e-~- udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Rihani Mahdi ricorre avverso l'ordinanza del 17 marzo 2021 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva disposto nei suoi confronti l'espulsione dal territorio dello Stato.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, emesso in violazione dell'art. 17, comma 2, legge 6 marzo 1998, n.

40.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 23 marzo 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico F irdalisi Enrico Sandrini