Ordinanza — n. 9280/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALiggi Salvatore ricorre avverso l'ordinanza del 21 gennaio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha revocato ex art. 72 legge 24 novembre 1981, n. 689 la pena sostitutiva della libertà controllata, precedentemente a lui concessa per la durata di mesi quattordici dal Tribunale di Alessandria con sentenza del 25 ottobre 2011, definitiva il 24 novembre 2011, relativamente alla pena di mesi sette di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9280/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGGI SALVATORE nato a SAN GAVINO MONREALE il 24/07/1982 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. Liggi Salvatore ricorre avverso l'ordinanza del 21 gennaio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha revocato ex art. 72 legge 24 novembre 1981, n. 689 la pena sostitutiva della libertà controllata, precedentemente a lui concessa per la durata di mesi quattordici dal Tribunale di Alessandria con sentenza del 25 ottobre 2011, definitiva il 24 novembre 2011, relativamente alla pena di mesi sette di reclusione.
2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, poiché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che competente a decidere sull'istanza era il giudice dell'esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La competenza a decidere in materia di conversione e revoca della libertà controllata nonché delle sanzioni sostitutive in genere, infatti, spetta al magistrato di sorveglianza (Sez. 1, n. 9096 del 04/02/2011, Urso, Rv. 249616).
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico iordalisi Enrico Sandrini DEPOSITATO IN ELLEN