Ordinanza — n. 9272/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMARE MADIKE (CUI 03YROCU) nato il 26/06/1994 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Kamare Madike, di rideterminazione della pena inflitta per reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990, in relazione a sostanza stupefacente cocaina; ritenuto che l'unico motivo è manifestamente infondato in quanto la pena, inflitta con sentenza divenuta irrevocabile in data 29.11.2010, era stata commisurata sulla base di parametro legaleribchiarato incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, identico a quello, anteriore alla novella del 2006, di cui la menzionata sentenza della Corte costituzionale aveva determinato la reviviscenza • c 4 (11n41-avVicneD ad)) 1:41i4se La;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9272/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Wlit; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMARE MADIKE (CUI 03YROCU) nato il 26/06/1994 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Kamare Madike, di rideterminazione della pena inflitta per reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990, in relazione a sostanza stupefacente cocaina; ritenuto che l'unico motivo è manifestamente infondato in quanto la pena, inflitta con sentenza divenuta irrevocabile in data 29.11.2010, era stata commisurata sulla base di parametro legaleribchiarato incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, identico a quello, anteriore alla novella del 2006, di cui la menzionata sentenza della Corte costituzionale aveva determinato la reviviscenza • c 4 (11n41-avVicneD ad)) 1:41i4se La;
Wlit; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente MichABIWAi. Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSITATO IN CA LLERIA oggi, 1 8 2