Ordinanza — n. 9271/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFurbini Andrea ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 ottobre 2020 dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento emesso in data 1 giugno 2020 dal Magistrato di sorveglianza di Roma, con il quale era stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai periodi di detenzione compresi dal 2 agosto 2017 al 2 febbraio 2019 e dal 2 agosto 2019 al 2 febbraio 2020, in forza dei plurimi rilievi disciplinari subiti dal detenuto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9271/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURBINI ANDREA nato a ROMA il 02/08/1971 avverso l'ordinanza del 01/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. Furbini Andrea ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 ottobre 2020 dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento emesso in data 1 giugno 2020 dal Magistrato di sorveglianza di Roma, con il quale era stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai periodi di detenzione compresi dal 2 agosto 2017 al 2 febbraio 2019 e dal 2 agosto 2019 al 2 febbraio 2020, in forza dei plurimi rilievi disciplinari subiti dal detenuto.
2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 23 ottobre 2020. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenicoriordalisi Enrico Sandrini Ct ' DEPOSITATO IN C E