Ordinanza — n. 9269/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNELLI GIUSEPPE nato a BARI il 02/09/1990 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 23.7.2015, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva dichiarato Pennelli Giuseppe colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso in Bari il 6.1.2015, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, articola censura motivazionale priva di riferimento alla sentenza impugnata, facendo menzione di pronuncia ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e di reato continuato, istituti estranei al presente procedimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9269/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d.lvo n. 159/2011, commesso in Bari il 6.1.2015, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, articola censura motivazionale priva di riferimento alla sentenza impugnata, facendo menzione di pronuncia ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e di reato continuato, istituti estranei al presente procedimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNELLI GIUSEPPE nato a BARI il 02/09/1990 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 23.7.2015, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva dichiarato Pennelli Giuseppe colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso in Bari il 6.1.2015, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, articola censura motivazionale priva di riferimento alla sentenza impugnata, facendo menzione di pronuncia ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e di reato continuato, istituti estranei al presente procedimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini I 0.111\ Ckp DEPOSiTATO IN ANCELLEMA