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Ordinanza — n. 9265/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9265/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9265/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Crisai Luigi impugna l'ordinanza del 19 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Salerno, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, ai sensi dell'art. 47 quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente allndicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli del 20 ottobre 2020.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9265/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con provvedimento dell'Il giugno 2021 è stata riqualificata ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'impugnazione proposta da Crisai come ricorso per cassazione, evidenziandosi che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti.

Parole chiave

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asilo di cittadino srilankese diritti del detenuto semiprigionia diritti della difesa sospensione del diritto di visita soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAI LUIGI nato a NAPOLI il 18/05/1983 avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdate-awis.o-age-p-arti-;- - udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Crisai Luigi impugna l'ordinanza del 19 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Salerno, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, ai sensi dell'art. 47 quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente allndicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli del 20 ottobre 2020.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato nel merito, evidenziando inoltre che all'udienza non era comparso il suo avvocato di fiducia.

3. Con provvedimento dell'Il giugno 2021 è stata riqualificata ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'impugnazione proposta da Crisai come ricorso per cassazione, evidenziandosi che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 26 maggio 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente 1,31,47 Domenp Fiord isi . Enrico_Sa