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Ordinanza — n. 9262/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9262/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9262/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Graziani Maria Teresa ricorre avverso l'ordinanza del 14 giugno 2021 del Tribunale di Frosinone che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Frosinone del 28 giugno 2011, definitiva il 13 novembre 2015. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'imputata era stata nuovamente condannata per altro reato, commesso nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio (tra il 27 marzo 2013 e il 3 febbraio 2016), giudicato dal Tribunale di Roma con sentenza dell'Il dicembre 2018 (confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 19 dicembre 2019), definitiva il 7 luglio 2020.

Regesto Legislator

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art. 168 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9262/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Come evidenziato dalla stessa giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, infatti, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che 'la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156; Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi).

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale remissione della pena pene condizionali ripristino dell'effetto sospensivo sospensione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 168 cod. pen
Graziani Maria Teresa ricorre avverso l'ordinanza del 14 giugno 2021 del Tribunale di Frosinone che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANI MARIA TERESA nato a ALATRI il 10/07/1963 avverso l'ordinanza del 14/06/2021 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Graziani Maria Teresa ricorre avverso l'ordinanza del 14 giugno 2021 del Tribunale di Frosinone che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Frosinone del 28 giugno 2011, definitiva il 13 novembre 2015. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'imputata era stata nuovamente condannata per altro reato, commesso nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio (tra il 27 marzo 2013 e il 3 febbraio 2016), giudicato dal Tribunale di Roma con sentenza dell'Il dicembre 2018 (confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 19 dicembre 2019), definitiva il 7 luglio 2020.

2. La ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 168 cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena era sussistente già nel momento in cui il Tribunale di Roma aveva nuovamente condannato l'imputata. Secondo la ricorrente, invece, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto, il giudice dell'esecuzione può provvedere solo nel caso in cui la sussistenza della causa di revoca non fosse già rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Come evidenziato dalla stessa giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, infatti, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che 'la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156; Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagarn.ento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fiordalisi Enrico