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Ordinanza — n. 9187/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9187/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9187/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHAJ ELTON nato il 05/02/1982 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; ì E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA con sentenza in data 31/03/2021confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA in data 19/07/2017 nei confronti di MUHAJ ELTON in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, censurandosi il discostamento della pena dal minimo edittale senza tener conto dell'entità della pena inflitta (sei mesi di reclusione), ben inferiore alla media edittale, insuscettibile di diminuzione per l'argomentato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 641 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9187/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 641 cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, censurandosi il discostamento della pena dal minimo edittale senza tener conto dell'entità della pena inflitta (sei mesi di reclusione), ben inferiore alla media edittale, insuscettibile di diminuzione per l'argomentato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie irregolarità finanziarie spese di esecuzione indennità per insolvenza abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 641 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA con sentenza in data 31/03/2021confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA in data 19/07/2017 nei confronti di MUHAJ ELTON in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHAJ ELTON nato il 05/02/1982 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; ì

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA con sentenza in data 31/03/2021confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA in data 19/07/2017 nei confronti di MUHAJ ELTON in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, censurandosi il discostamento della pena dal minimo edittale senza tener conto dell'entità della pena inflitta (sei mesi di reclusione), ben inferiore alla media edittale, insuscettibile di diminuzione per l'argomentato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO DEPOS