Ordinanza — n. 9186/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA LUIGI nato a MADDALONI il 23/03/1972 BEVILACQUA MASSIMO LAZZARO nato a BARI il 03/11/1991 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; 7))
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9186/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di LECCE - SEZ.DIST. di TARANTO con sentenza in data 23/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO in data 30/09/2019 nei confronti di BEVILACQUA LUIGI e BEVILACQUA MASSIMO LAZZARO, confermava la condanna in relazione ai reati di truffa consumata e tentata di cui ai capi A e B della rubrica e rideterminava il trattamento sanzionatorio. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con atti separati, lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA LUIGI nato a MADDALONI il 23/03/1972 BEVILACQUA MASSIMO LAZZARO nato a BARI il 03/11/1991 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; 7))
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di LECCE - SEZ.DIST. di TARANTO con sentenza in data 23/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO in data 30/09/2019 nei confronti di BEVILACQUA LUIGI e BEVILACQUA MASSIMO LAZZARO, confermava la condanna in relazione ai reati di truffa consumata e tentata di cui ai capi A e B della rubrica e rideterminava il trattamento sanzionatorio. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con atti separati, lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili per evidente genericità del motivo. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie i ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. A fronte dell'affermazione di responsabilità effettuata con doppia pronuncia conforme di condanna, la pretesa di proscioglimento è del tutto assiomatica, priva di attinenza con le risultanze processuali. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI A