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Ordinanza — n. 9185/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9185/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9185/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AVALLONE GAETANO nato a NAPOLI il 02/09/1980 ESPOSITO GUGLIELMO nato a NAPOLI il 05/03/1979 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9185/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 20/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI in data 17/03/2016 nei confronti di AVALLONE GAETANO e ESPOSITO GUGLIELMO, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. ad essi contestato e rideterminava la pena a seguito di dichiarazione di non doversi procedere per altro reato. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con un unico atto, eccependo la violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.) ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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cosa generica alleggerimento della pena riduzione delle tasse sanzioni pecuniarie deduzione per spese attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con un unico atto, eccependo la violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.) ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AVALLONE GAETANO nato a NAPOLI il 02/09/1980 ESPOSITO GUGLIELMO nato a NAPOLI il 05/03/1979 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 20/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI in data 17/03/2016 nei confronti di AVALLONE GAETANO e ESPOSITO GUGLIELMO, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. ad essi contestato e rideterminava la pena a seguito di dichiarazione di non doversi procedere per altro reato. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con un unico atto, eccependo la violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.) ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

I ricorsi sono inammissibili per genericità del motivo che, reiterando una censura già sottoposta all'esame del giudice di appello, non si confronta con la relativa motivazione. Premesso che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), nel caso di specie la corte territoriale ha giustificato il diniego sulla base della personalità negativa degli imputati, desumibile dai precedenti penali a carico di entrambi, in tal modo adempiendo al proprio obbligo motivazionale e correttamente applicando la disciplina di riferimento sulla riduzione premiale della pena. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO P Il Presidente GLOVANNA VERGA ".././...7- - DEPOSITATO IN CANCELLERN