Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9184/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9184/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9184/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA SALVATORE nato a NAPOLI il 26/04/1979 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 29/04/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI in data 09/02/2018 nei confronti di DE LUCA SALVATORE in relazione ai reati di cui agli artt. 648, comma secondo (ricettazione di merce contraffatta) e 4474 cod. pen. (commercio di prodotti contraffatti). Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo: - il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 474 cod. pen. per l'inidoneità del falso a generare confusione, attesa la grossolana alterazione del marchio e quindi il carattere non offensivo della condotta, richiamandosi a tal fine la disciplina del reato impossibile; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la ricettazione, in mancanza del reato presupposto, con violazione in ogni caso del principio del ne bis in idem atteso il rapporto di specialità esistente tra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi e quello di ricettazione; - il vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 474 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9184/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Premesso che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (secondo motivo) - il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Cass.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci marchi ingannevoli difesa contro le pratiche commerciali illecite articolo di marca prodotti identici concorrenza sleale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 474 cod. pen
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo: - il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 474 cod. pen.
art. 648 cod. pen
Premesso che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (secondo motivo) - il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA SALVATORE nato a NAPOLI il 26/04/1979 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 29/04/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI in data 09/02/2018 nei confronti di DE LUCA SALVATORE in relazione ai reati di cui agli artt. 648, comma secondo (ricettazione di merce contraffatta) e 4474 cod. pen. (commercio di prodotti contraffatti). Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo: - il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 474 cod. pen. per l'inidoneità del falso a generare confusione, attesa la grossolana alterazione del marchio e quindi il carattere non offensivo della condotta, richiamandosi a tal fine la disciplina del reato impossibile; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la ricettazione, in mancanza del reato presupposto, con violazione in ogni caso del principio del ne bis in idem atteso il rapporto di specialità esistente tra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi e quello di ricettazione; - il vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio.

I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Premesso che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (secondo motivo) - il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Cass.

Sez. Un. sent. n. 23427 del 09/05/2001 - dep. 07/06/2001 - Rv. 218771), i giudici di merito hanno accertato la responsabilità del De Luca anche per il delitto di falso, a seguito di accertamento in fatto sulle difformità dai prodotti originali, insuscettibile di diversa valutazione in sede di merito (primo motivo). I rilievi sul trattamento sanzionatorio, infine, sono aspecifici, non confrontandosi con la motivazione a riguardo della sentenza impugnata, tesa ad evidenziare l'esiguità della pena, a seguito del riconoscimento dell'ipotesi attenuata ex art. 648, secondo comma cod. pen. e delle attenuanti generiche.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. DEPCeM.Tn IN NCE ft LLERiA Così deciso il 11/01/2022 IL _71' (b., iffir. .I 4 :, 20 Il Consigliere Estensore CMC igrernot-etjt LUI