Ordinanza — n. 9180/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASLANYAN TOLIK nato il 07/02/1971 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA con sentenza in data 16/11/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal TRIBUNALE di ROMA in data 30/04/2019 nei confronti di ASLANYAN TOLIK in relazione al reato contestato di rapina aggravata Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 9180/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASLANYAN TOLIK nato il 07/02/1971 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA con sentenza in data 16/11/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal TRIBUNALE di ROMA in data 30/04/2019 nei confronti di ASLANYAN TOLIK in relazione al reato contestato di rapina aggravata Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASLANYAN TOLIK nato il 07/02/1971 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA con sentenza in data 16/11/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal TRIBUNALE di ROMA in data 30/04/2019 nei confronti di ASLANYAN TOLIK in relazione al reato contestato di rapina aggravata Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali.
Il ricorso è inammissibile. Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso - estraneo al caso in esame - in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.
Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). Con argomentazioni immuni da vizi logici - con le quali il ricorrente non si confronta in termini critici - i giudici di merito hanno ricostruito la condotta delittuosa, sulla base delle prove dichiarative e dei verbali di perquisizione e arresto, acquisiti agli atti in ragione del rito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO Il Presi