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Ordinanza — n. 9175/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9175/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9175/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMATTEO GIANLUCA nato a VENOSA il 01/09/1982 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di ROMA del 20/11/2018, riducendo la pena inflitta a GIAMMATTEO GIANLUCA in relazione ai reati di truffa ascrittigli. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica ed al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9175/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di ROMA del 20/11/2018, riducendo la pena inflitta a GIAMMATTEO GIANLUCA in relazione ai reati di truffa ascrittigli. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica ed al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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deposizione inattendibile verdetto di colpevolezza errore giudiziario principio della lex mitior allegazione motivata forza di cosa giudicata materiale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMATTEO GIANLUCA nato a VENOSA il 01/09/1982 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di ROMA del 20/11/2018, riducendo la pena inflitta a GIAMMATTEO GIANLUCA in relazione ai reati di truffa ascrittigli. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica ed al trattamento sanzionatorio.

In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Cass. sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020 - dep. 03/07/2020 - Rv. 279504). Quanto alla contestazione della qualificazione giuridica, il rilievo è del tutto generico, inidoneo a consentire il sindacato di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensor LUIGI AGOSTINAC HIO (touG ''' Il Presidente GIOVANNA VERGA DEPOSITATO IN CANCELL