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Ordinanza — n. 9173/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9173/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9173/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE GIUSEPPE nato a PALERMO il 06/03/1994 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di MARSALA con sentenza in data 13/07/2021 applicava nei confronti di VITALE GIUSEPPE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato contestato di tentata rapina. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. con riferimento all'art.129 cod. proc. pen. In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui -come nel caso di specie - si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Cass.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9173/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. F - , Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 - dep. 16/10/2020 - Rv. 279761). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto riesame dell'entità pena ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di MARSALA con sentenza in data 13/07/2021 applicava nei confronti di VITALE GIUSEPPE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui -come nel caso di specie - si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE GIUSEPPE nato a PALERMO il 06/03/1994 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di MARSALA con sentenza in data 13/07/2021 applicava nei confronti di VITALE GIUSEPPE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato contestato di tentata rapina. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. con riferimento all'art.129 cod. proc. pen. In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui -come nel caso di specie - si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Cass.

Sez. F - , Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 - dep. 16/10/2020 - Rv. 279761). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO i/ Il Presidente I lii GIOVANNA VERGA DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL_ _