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Ordinanza — n. 9171/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9171/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9171/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA ALBERTO nato a FICAROLO il 26/03/1949 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA con sentenza in data 26/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO in data 04/02/2016 nei confronti di COSTA ALBERTO, confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 bis e 335 cod. pen. a lui contestati ai capi A) e D) e rideterminava la pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge (art. 49 cod. pen.) attesa la grossolanità degli ostacoli all'individuazione del bene nonché (art. 56 cod. pen.) per avere la corte di merito considerato consumato il riciclaggio, nonostante il mancato perfezionamento della condotta di occultamento.

Regesto Legislator

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art. 49 cod. pen, art. 56 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9171/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 bis e 335 cod. pen. a lui contestati ai capi A) e D) e rideterminava la pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge (art. 49 cod. pen.) attesa la grossolanità degli ostacoli all'individuazione del bene nonché (art. 56 cod. pen.) per avere la corte di merito considerato consumato il riciclaggio, nonostante il mancato perfezionamento della condotta di occultamento.

Parole chiave

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rifiuti metallici inquinamento automobilistico confisca del veicolo a motore contravvenzione alla circolazione ricettazione valore di riscatto

Disposizioni normative citate

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art. 49 cod. pen
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge (art. 49 cod. pen.) attesa la grossolanità degli ostacoli all'individuazione del bene nonché (art.
art. 56 cod. pen
pen.) attesa la grossolanità degli ostacoli all'individuazione del bene nonché (art. 56 cod. pen.) per avere la corte di merito considerato consumato il riciclaggio, nonostante il mancato perfezionamento della condotta di occultamento.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA ALBERTO nato a FICAROLO il 26/03/1949 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA con sentenza in data 26/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO in data 04/02/2016 nei confronti di COSTA ALBERTO, confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 bis e 335 cod. pen. a lui contestati ai capi A) e D) e rideterminava la pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge (art. 49 cod. pen.) attesa la grossolanità degli ostacoli all'individuazione del bene nonché (art. 56 cod. pen.) per avere la corte di merito considerato consumato il riciclaggio, nonostante il mancato perfezionamento della condotta di occultamento.

Il ricorso è inammissibile perché incentrato su motivi di merito, estranei al giudizio di legittimità. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, riv. 207944; tra le più recenti:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si rinvia a tal fine, per la condotta di riciclaggio, senz'altro idonea ad ostacolare la provenienza furtiva dell'auto rubata, alle pagine da 3 a 6 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Es