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Ordinanza — n. 9170/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9170/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9170/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROBERTIS FRANCESCO nato a LIVORNO il 09/06/1983 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE con sentenza in data 26/03/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LIVORNO,in data 19/01/2017 nei confronti di DE ROBERTIS FRANCESCO in relazione al reato di rapina impropria contestato. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando l'errata applicazione della legge penale (art. 192 cod. proc. pen.) in ordine alla valutazione della prova ed il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9170/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando l'errata applicazione della legge penale (art. 192 cod. proc. pen.) in ordine alla valutazione della prova ed il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina altri reati risarcimento per atto illecito tentata rapina azione civile reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando l'errata applicazione della legge penale (art. 192 cod. proc. pen.) in ordine alla valutazione della prova ed il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROBERTIS FRANCESCO nato a LIVORNO il 09/06/1983 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE con sentenza in data 26/03/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LIVORNO,in data 19/01/2017 nei confronti di DE ROBERTIS FRANCESCO in relazione al reato di rapina impropria contestato. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando l'errata applicazione della legge penale (art. 192 cod. proc. pen.) in ordine alla valutazione della prova ed il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità.

Il ricorso è inammissibile Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (la testimonianza diretta dell'accaduto ed il riconoscimento dell'imputato come il soggetto che durante la fuga esercitò violenza sull'inseguitore allo scopo di assicurarsi il provento del reato). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AG,DSTINACCHIO Il Presidente aC)L1/4H GIOVANNA VERGA DEPO