Ordinanza — n. 9169/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSALHI YOUSSEF - C.U.I. 02Q1231... nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRMO La CORTE APPELLO di VENEZIA con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO in data 12/02/2016 nei confronti di ESSALHI YOUSSEF - C.U.I. 02Q1231_, confermava la condanna in relazione ai reati di cui ai cui A e B (tentato furto aggravato e ricettazione) e rideterminava la pena a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato sub C. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine all'omessa disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., all'entità della pena inflitta, alla qualificazione giuridica del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9169/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 02Q1231... nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRMO La CORTE APPELLO di VENEZIA con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO in data 12/02/2016 nei confronti di ESSALHI YOUSSEF - C.U.I. 02Q1231_, confermava la condanna in relazione ai reati di cui ai cui A e B (tentato furto aggravato e ricettazione) e rideterminava la pena a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato sub C. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine all'omessa disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., all'entità della pena inflitta, alla qualificazione giuridica del fatto.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSALHI YOUSSEF - C.U.I. 02Q1231... nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRMO La CORTE APPELLO di VENEZIA con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO in data 12/02/2016 nei confronti di ESSALHI YOUSSEF - C.U.I. 02Q1231_, confermava la condanna in relazione ai reati di cui ai cui A e B (tentato furto aggravato e ricettazione) e rideterminava la pena a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato sub C. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine all'omessa disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., all'entità della pena inflitta, alla qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, privi di qualsiasi specificazione. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è infatti anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle apodittiche censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO Il Presidente GIOVANNA VERGA CK.10ELLER