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Ordinanza — n. 9166/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9166/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9166/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Summa Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce dell'11/01/2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per i( reatd di rapina aggravata ed evasione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la motivazione della Corte di appello in punto di recidiva era meramente apparente, avendo considerato soltanto le previe condanne, senza svolgere una verifica in concreto sulla ripetizione della condotta contra ius quale indice di riprovevolezza e pericolosità.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9166/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione contravvenzione riesame dell'entità pena commisurazione della pena per rapina pentito altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMMA ANDREA nato a FRANCAVILLA FONTANA il 06/10/1987 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Summa Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce dell'11/01/2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per i( reatd di rapina aggravata ed evasione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la motivazione della Corte di appello in punto di recidiva era meramente apparente, avendo considerato soltanto le previe condanne, senza svolgere una verifica in concreto sulla ripetizione della condotta contra ius quale indice di riprovevolezza e pericolosità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella terza pagina della sentenza impugnata, valutando non solo le condanne subite dal ricorrente, ma anche che la reiterazione del medesimo reato (rapina commessa con armi) era indice di maggiore pericolosità e del fatto che l'imputato facesse ricorso alla rapina per procurarsi ingiusti profitti, con motivazione logica e pertanto esente da censure.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente DEPOS1TATO !N Giuseppe Cosci