Ordinanza — n. 9160/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANCOGHI DENIS nato a PESCHIERA DEL GARDA il 13/11/1973 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA con sentenza in data 09/03/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal TRIBUNALE di MANTOVA in data 12/12/2018 nei confronti di ZANCOGHI DENIS in relazione ai delitti di truffa sub A) e di detenzione di banconote contraffatte. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo la violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del reato di truffa. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, privo di qualsiasi specificazione in ordine all'impugnazione in esame. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è infatti anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 9160/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANCOGHI DENIS nato a PESCHIERA DEL GARDA il 13/11/1973 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA con sentenza in data 09/03/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal TRIBUNALE di MANTOVA in data 12/12/2018 nei confronti di ZANCOGHI DENIS in relazione ai delitti di truffa sub A) e di detenzione di banconote contraffatte. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo la violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del reato di truffa. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, privo di qualsiasi specificazione in ordine all'impugnazione in esame. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è infatti anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO Il Presidente GIOVANNA VERGA