Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9156/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9156/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9156/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMINALE NATALE nato a AVERSA il 07/12/1989 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 05/05/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di NAPOLI NORD in data 21/12/2020 nei confronti di COMINALE NATALE in relazione ai reati di tentata rapina e di lesioni personali. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9156/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). Nel caso di specie, sulla base del medesimo compendio probatorio (atti di indagini acquisiti al processo in ragione del rito), la corte territoriale ha ricostruito la condotta delittuosa, evidenziando le minacce e la violenza per vincere la resistenza opposta dalla persona offesa a fronte del tentativo di impossessamento dei beni personali (borsa e collana); ha inoltre riconosciuto la contestata aggravante ex art. 576 n.1 cod. pen. previa verifica delle risultanze della certificazione medica (escoriazioni riscontrate dai sanitari ai quali la vittima si rivolse dopo aver sporto denuncia, nelle immediatezza dell'aggressione).

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina tentate lesioni personali gravi reato di coazione minaccia nel diritto penale vittima risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMINALE NATALE nato a AVERSA il 07/12/1989 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 05/05/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di NAPOLI NORD in data 21/12/2020 nei confronti di COMINALE NATALE in relazione ai reati di tentata rapina e di lesioni personali. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine:

a) alla riqualificazione giuridica del reato di rapina nella fattispecie di tentato furto con strappo;

b) alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e alla conseguente improcedibilità per mancanza di querela per le lesioni. Il ricorso è inammissibile. Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto infatti con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). Nel caso di specie, sulla base del medesimo compendio probatorio (atti di indagini acquisiti al processo in ragione del rito), la corte territoriale ha ricostruito la condotta delittuosa, evidenziando le minacce e la violenza per vincere la resistenza opposta dalla persona offesa a fronte del tentativo di impossessamento dei beni personali (borsa e collana); ha inoltre riconosciuto la contestata aggravante ex art. 576 n.1 cod. pen. previa verifica delle risultanze della certificazione medica (escoriazioni riscontrate dai sanitari ai quali la vittima si rivolse dopo aver sporto denuncia, nelle immediatezza dell'aggressione).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA LUIGI AGOSTINACCHIO IL ,A2h22 Il Presidente