Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of formal complaint and merit review of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim regarding the missing formal complaint for the offense under Article 393 of the Penal Code. The defendant argued for a re-evaluation of facts and evidence, but the court noted that assessing the credibility of statements and factual responsibility is exclusively the domain of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it sought an impermissible review of the merits, resulting in a ruling against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or assess the credibility of witness statements, reserving such merit review exclusively for the trial judge; appeals seeking a different factual reconstruction are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GREGORIO FABIO nato a TARANTO il 01/09/1975 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di LECCE - SEZ.DIST. di TARANTO con sentenza in data 14/07/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO in data 25/01/2021 nei confronti di DI GREGORIO FABIO in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 393 cod. pen. con risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge per l'omessa declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela con riferimento al reato di cui all'art. 393 cod. pen.; la violazione di legge ed il travisamento della prova in ordine all'affermata responsabilità per il reato di danneggiamento.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, risultando dagli atti che la persona offesa Alfeo Elena in data 01/12/2013 propose formale denuncia querela nei confronti del Di Gregorio presso la stazione dei Carabinieri di Leporano, con specifica richiesta di accertamento della responsabilità penale per i fatti esposti. Con il secondo motivo il ricorrente propone a questa corte una valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il secondo motivo tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la responsabilità per la condotta di danneggiamento aggravato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Consigliere Estensore IL 7 ?n