Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9140/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of evidence on damage liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9140/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for manifest unfoundedness. The lower court had convicted the defendant of property damage based on a police officer's testimony witnessing the act, which the defense argued was inadmissible due to lack of corroboration. The court ruled that the factual finding of responsibility was not susceptible to different evaluation in a review proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 63 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the court of first instance correctly relies on police testimony to establish criminal liability, as such factual findings are not subject to re-evaluation on appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
property damage liability police testimony admissibility cassation inadmissibility manifest unfoundedness criminal appeal review testimonianza della vittima testimone a carico dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 63 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 63 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABILE LUIGI nato a MOTTAFOLLONE il 13/10/1964 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO con sentenza in data 30/06/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 20/10/2020 nei confronti di STABILE LUIGI in relazione ai reati di cui agli artt. 633 - 639 bis (capo a), 635 comma secondo n.1 (capo b), 707 (capo c) cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il delitto di danneggiamento, in assenza di prova sul punto, tale non potendosi ritenere le dichiarazioni dell'imputato rilasciate alla polizia giudiziaria, inutilizzabili per legge (art. 63 cod. proc. pen.).

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, avendo il giudice di merito fondato l'accertamento di responsabilità sulle dichiarazioni dell'agente di polizia che vide l'imputato danneggiare la lastra d'ingresso dell'alloggio, circostanza in fatto non suscettibile di diversa valutazione in sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI A I OSTINACC