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Ordinanza — n. 9139/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9139/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9139/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILE VALI nato il 03/03/1996 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO con sentenza in data 08/07/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 28/02/2019 nei confronti di VASILE VALI in relazione al reato di cui all'art. 648 CP (ricettazione di un'autovettura). Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'esclusione del fatto contestato all'ipotesi di lievi entità di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9139/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP (ricettazione di un'autovettura). Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'esclusione del fatto contestato all'ipotesi di lievi entità di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena infrazione privilegiata riduzione della multa tipo di veicolo guida recidiva in stato di ebbrezza grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'esclusione del fatto contestato all'ipotesi di lievi entità di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILE VALI nato il 03/03/1996 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO con sentenza in data 08/07/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 28/02/2019 nei confronti di VASILE VALI in relazione al reato di cui all'art. 648 CP (ricettazione di un'autovettura). Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'esclusione del fatto contestato all'ipotesi di lievi entità di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo; trattasi infatti di censura meramente reiterativa che non si confronta adeguatamente con le argomentazioni dei giudici di merito, immuni da vizi logici e da errori giuridici. Ha infatti rilevato la corte territoriale (par. 4.2 della sentenza impugnata), uniformandosi alla valutazione del tribunale, che la particolare tenuità del fatto è esclusa dalla complessiva valutazione del fatto (valore del bene, dati negativi sull'autore della condotta circa la sua capacità a delinquere). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGLAGO