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Ordinanza — n. 9137/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9137/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9137/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Pirri Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 29/06/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di ricettazione, avente ad oggetto un codice fiscale e tre carte di credito. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva approfondito la reale condotta posta in essere dall'imputato e quindi l'assenza dell'elemento soggettivo in capo a quest'ultimo, senza che vi fosse alcuna prova in base alla quale Pirri era stato condannato: l'unico ragionamento- assolutamente illogico- che si rinveniva nella motivazione della sentenza era legato al presunto utilizzo dei beni oggetto di ricettazione per commettere "ulteriori attività fraudolente" non meglio specificate.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9137/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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usurpazione d'identità irregolarità finanziarie fatture fittizie reato economico responsabilità penale falsificazione dei pesi e delle misure

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRI MASSIMO nato in Russia il 20/11/1990 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Pirri Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 29/06/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di ricettazione, avente ad oggetto un codice fiscale e tre carte di credito. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva approfondito la reale condotta posta in essere dall'imputato e quindi l'assenza dell'elemento soggettivo in capo a quest'ultimo, senza che vi fosse alcuna prova in base alla quale Pirri era stato condannato: l'unico ragionamento- assolutamente illogico- che si rinveniva nella motivazione della sentenza era legato al presunto utilizzo dei beni oggetto di ricettazione per commettere "ulteriori attività fraudolente" non meglio specificate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Il ricorso contiene infatti per lo più considerazioni di carattere generale, mentre sull'unico punto specifico dedotto (il contestato utilizzo del codice fiscale e delle carte di credito per commettere ulteriori attività fraudolente) si limita a contestare le conclusioni della Corte di appello senza però precisare perché tali conclusioni sarebbero errate; a fronte del ragionamento logico della Corte, secondo cui l'assenza dei PIN delle carte di credito era irrilevante, potendo comunque le stesse avere un uso (è notorio che non per tutti i pagamenti viene richiesto il PIN della carta di credito), nulla viene dedotto in ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCEL