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Ordinanza — n. 9136/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9136/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Cascio Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 15 marzo 2021 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato relativo ad una sentenza di condanna per ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente lamenta che la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello senza considerare che poiché il danno prodotto era talmente esiguo da risultare irrilevante, andava esclusa la sussistenza dell'illecito penale o perlomeno si sarebbe dovuto applicare l'istituto previsto dall'art. 131 bis cod.pen.;la Corte di appello non aveva neppure chiarito perché non era stato applicato il secondo comma dell'art. 648 cod.pen., trattandosi di un ciclomotore datato nel tempo, non più in commercio e di modestissimo valore.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen, art. 648 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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reato di poca entità risarcimento per atto illecito responsabilità scemata infrazione privilegiata circostanza attenuante caso poco grave

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
art. 648 cod.pen
131 bis cod.pen.;la Corte di appello non aveva neppure chiarito perché non era stato applicato il secondo comma dell'art. 648 cod.pen., trattandosi di un ciclomotore datato nel tempo, non più in commercio e di modestissimo valore.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO VINCENZO nato a TAORMINA il 31/08/1998 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Cascio Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 15 marzo 2021 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato relativo ad una sentenza di condanna per ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente lamenta che la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello senza considerare che poiché il danno prodotto era talmente esiguo da risultare irrilevante, andava esclusa la sussistenza dell'illecito penale o perlomeno si sarebbe dovuto applicare l'istituto previsto dall'art. 131 bis cod.pen.;la Corte di appello non aveva neppure chiarito perché non era stato applicato il secondo comma dell'art. 648 cod.pen., trattandosi di un ciclomotore datato nel tempo, non più in commercio e di modestissimo valore.

CONSIDERATO IN DIRMO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve premettere che, come evidenziato dalle sezioni unite di questa Corte, "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato." (Sez.U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822)).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che l'atto di appello si limitava a doglianze generiche; a fronte di tale motivazione, neppure con il ricorso per cassazione sono state enunciate specifiche censure, non avendo il ricorrente esposto i motivi di appello sui quali la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata con conseguente genericità del ricorso, posto che non viene precisato in alcun punto del ricorso il valore del ciclomotore ricettato, né se vi fosse tale precisazione in atto di appello.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Giovanna Verga \\,.) `'-`5\ • DEPO