Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9135/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9135/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9135/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'INNOCENTE ELVIS nato a ARCO il 29/04/1978 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 1. Il difensore di Dell'Innocente Elvis ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 26/05/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la sentenza della Corte di appello era assolutamente eccessiva in punto di quantificazione della pena, del tutto sproporzionata rispetto alla reale portata dei fatti, realizzati peraltro nelle modalità del tentativo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9135/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

Generato dall'IA
adeguamento della pena infrazione privilegiata alleggerimento della pena recidiva nell'infrazione sanzione sostitutiva sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'INNOCENTE ELVIS nato a ARCO il 29/04/1978 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 1. Il difensore di Dell'Innocente Elvis ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 26/05/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la sentenza della Corte di appello era assolutamente eccessiva in punto di quantificazione della pena, del tutto sproporzionata rispetto alla reale portata dei fatti, realizzati peraltro nelle modalità del tentativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, senza confrontarsi in alcun modo con la stessa che ha congruamente ed in maniera esaustiva motivato sulla quantificazione della pena; il motivo di ricorso non si confronta affatto con le argomentazioni della Corte di appello, ma consiste in considerazioni che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel testo del ricorso), sostenendo erroneamente che la condanna sarebbe intervenuta per un delitto tentato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe