Ordinanza — n. 9127/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVARRA ETTORE nato a NAPOLI il 29/09/1990 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di NAPOLI del 17/02/2021, riducendo la pena inflitta a NAVARRA ETTORE in relazione ai reati di truffa aggravata. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e e al diniego del riconoscimento delle attenuanti. Il ricorso è inammissibile. In tema di patteggiamento in appello, infatti, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena, con la conseguenza è precluso ogni rilievo sull'entità della pena, in relazione anche al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Cass. sez. 6, sent. n. 4665 del 20/11/2019 - dep. 04/02/2020 - Rv. 278114). Per quanto attiene alla revoca della confisca della bicicletta elettrica utilizzata per la commissione del reato, nella disponibilità dell'imputato al momento dell'arresto, deve ritenersi che la questione - attenendo alle modalità della condotta delittuosa e, quindi, all'accertamento di responsabilità - sia stata anch'esso oggetto di rinuncia. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO t , Il Presidente GI VANNA VERGA ------- - -c--„(z-__ DEPOS!
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9127/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di NAPOLI del 17/02/2021, riducendo la pena inflitta a NAVARRA ETTORE in relazione ai reati di truffa aggravata. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e e al diniego del riconoscimento delle attenuanti. Il ricorso è inammissibile. In tema di patteggiamento in appello, infatti, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena, con la conseguenza è precluso ogni rilievo sull'entità della pena, in relazione anche al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Cass. sez. 6, sent. n. 4665 del 20/11/2019 - dep. 04/02/2020 - Rv. 278114). Per quanto attiene alla revoca della confisca della bicicletta elettrica utilizzata per la commissione del reato, nella disponibilità dell'imputato al momento dell'arresto, deve ritenersi che la questione - attenendo alle modalità della condotta delittuosa e, quindi, all'accertamento di responsabilità - sia stata anch'esso oggetto di rinuncia. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO t , Il Presidente GI VANNA VERGA ------- - -c--„(z-__ DEPOS!