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Ordinanza — n. 9126/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9126/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARI MASSIMILIANO nato a MOLFETTA il 07/09/1978 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI con sentenza in data 05/03/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRANI in data 25/05/2020 nei confronti di DE BARI MASSIMILIANO in relazione al reato di cessione di sostanza stupefacente di tipo marjuana e di estorsione. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, basata su un'erronea valutazione del compendio probatorio.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9126/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (denunce delle persone offese, riscontri testimoniali, esiti delle indagini di p.g.). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze tentata estorsione corruzione nell'esecuzione forzata traffico aggravato di cocaina infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARI MASSIMILIANO nato a MOLFETTA il 07/09/1978 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI con sentenza in data 05/03/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRANI in data 25/05/2020 nei confronti di DE BARI MASSIMILIANO in relazione al reato di cessione di sostanza stupefacente di tipo marjuana e di estorsione. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, basata su un'erronea valutazione del compendio probatorio.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (denunce delle persone offese, riscontri testimoniali, esiti delle indagini di p.g.). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO Il Presidente