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Ordinanza — n. 9123/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9123/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9123/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKNIKAJ ALMIR nato il 27/05/1981 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 10/6/2016 il Tribunale di Forlì dichiarava Leknikaj Almir colpevole del delitto di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R.n. 309/90 e lo condannava alla pena di anni 6 di reclusione ed C 20.000,00 di mult, pena ridotta in appello ad anni 5 di reclusione ed C 18.000,00 di multa; a seguito di ricorso, la sesta sezione di questa Corte annullava la sentenza relativamente alla determinazione della pena, in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n.40/2019, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma applicata nella parte relativa al minimo edittale; la Corte di appello di Bologna, quale giudice di rinvio, rideterminava la pena inflitta in anni 5 di reclusione ed quantità C 18.000,00 di multa. 1.1 Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Leknikaj, lamentando che la valutazione sull'entità della pena, per quanto discrezionale, deve essere motivata e svolta con riferimento all'art. 133 cod.pen., che indica quali criteri informatori la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, indici di cui la Corte di appello non aveva tenuto conto.

Regesto Legislator

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art. 73 comma 1 D.P.R.n. 309/90, art. 133 cod.pen, art. 133 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9123/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi '›st profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale adeguamento della pena riesame dell'entità pena gravità della pena sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 1 D.P.R.n. 309/90
Con sentenza del 10/6/2016 il Tribunale di Forlì dichiarava Leknikaj Almir colpevole del delitto di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R.n.
art. 133 cod.pen
art. 133 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKNIKAJ ALMIR nato il 27/05/1981 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 10/6/2016 il Tribunale di Forlì dichiarava Leknikaj Almir colpevole del delitto di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R.n. 309/90 e lo condannava alla pena di anni 6 di reclusione ed C 20.000,00 di mult, pena ridotta in appello ad anni 5 di reclusione ed C 18.000,00 di multa; a seguito di ricorso, la sesta sezione di questa Corte annullava la sentenza relativamente alla determinazione della pena, in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n.40/2019, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma applicata nella parte relativa al minimo edittale; la Corte di appello di Bologna, quale giudice di rinvio, rideterminava la pena inflitta in anni 5 di reclusione ed quantità C 18.000,00 di multa. 1.1 Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Leknikaj, lamentando che la valutazione sull'entità della pena, per quanto discrezionale, deve essere motivata e svolta con riferimento all'art. 133 cod.pen., che indica quali criteri informatori la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, indici di cui la Corte di appello non aveva tenuto conto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Deve infatti ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. Nel caso in esame, la motivazione della Corte di appello appare congrua e coerente con le risultanze processuali, avendo la Corte evidenziato la quantità e qualità della sostanza stupefacente detenuta, il ruolo organico nella gestione del traffico di stupefacenti da parte del ricorrente ed il suo inserimento in un contesto criminale di spiccata levatura, ritenendo anche irrilevante il provvedimento del Tribunale Civile di Bologna con cui era stata affermata l'assenza di uno stato di pericolosità attuale del ricorrente, che non influiva assolutamente sulla misura della pena; il ricorso propone valutazioni diverse da quelle operate dalla Corte di appello, operazione non consentita in sede di legittimità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi '›st profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso