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Ordinanza — n. 9119/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9119/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the grounds for his complaints against the lower court's decision. The appellant argued that the court incorrectly affirmed liability and denied generic mitigating circumstances, but did not identify the specific elements supporting these criticisms. Consequently, the court ruled that the appeal violated the requirement of specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the grounds for the complaint and the elements underlying the criticism; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grounds Art. 581 c.p.p. lack of motivation costs of proceedings spese del veicolo a motore motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI con sentenza in data 23/02/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA in data 06/07/2020 nei confronti di CATALANO MAURIZIO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MAURIZIO nato a CERIGNOLA il 17/09/1989 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI con sentenza in data 23/02/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA in data 06/07/2020 nei confronti di CATALANO MAURIZIO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. (ricettazione di un'autovettura e di beni di provenienza furtiva). Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, tramite difensore, eccependo il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, (si rinvia a tal fine alle pagine 4 e 5 della sentenza appellata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il diniego delle circostanze generiche è stato correttamente motivato con riferimento non solo al cospicuo valore - e, quindi, alla gravità della condotta - ma anche alla personalità negativa del ricorrente, desumibile dalle sue azioni delittuose. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO 1\ Il Presidente i Al 'T GIOVANNA VERGA LERIA