Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9118/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9118/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUZZI GIAMPAOLO nato a FIRENZE il 26/06/1969 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; r. E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE con sentenza in data 19/03/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal GIP TRIBUNALE di FIRENZE in data 22/09/2020 nei confronti di AGUZZI GIAMPAOLO in relazione a due rapine pluriaggravate. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, eccependo, con un unico motivo il vizio della motivazione relativamente "alla ricostruzione del fatto" , con particolare riferimento all'aggravante del travisamento.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9118/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
doppia punibilità caso grave rapina qualificata prove acquisite tramite sorveglianza altri capi d'accusa infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUZZI GIAMPAOLO nato a FIRENZE il 26/06/1969 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; r.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE con sentenza in data 19/03/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal GIP TRIBUNALE di FIRENZE in data 22/09/2020 nei confronti di AGUZZI GIAMPAOLO in relazione a due rapine pluriaggravate. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, eccependo, con un unico motivo il vizio della motivazione relativamente "alla ricostruzione del fatto" , con particolare riferimento all'aggravante del travisamento.

A prescindere dalla genericità del rilievo, che non prende in considerazione la piattaforma probatoria a base della doppia pronuncia conforme di condanna, esula dai poteri della Corte di cassazione la 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni dell'applicazione dell'aggravante, facendo riferimento alle risultanze delle immagini fotografiche estrapolate dai video della sorveglianza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO Il Presidente GIO,VA_NNA VE