Ordinanza — n. 9117/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Crabargiù Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'1/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'insussistenza dell'elemento soggettivo, posto che da una più attenta analisi la condotta del ricorrente appariva aderente alla fattispecie di cui all'art. 712 cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 712 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9117/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'insussistenza dell'elemento soggettivo, posto che da una più attenta analisi la condotta del ricorrente appariva aderente alla fattispecie di cui all'art. 712 cod.pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRABARGIU' MASSIMO nato a LIVORNO il 23/04/1951 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Crabargiù Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'1/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'insussistenza dell'elemento soggettivo, posto che da una più attenta analisi la condotta del ricorrente appariva aderente alla fattispecie di cui all'art. 712 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, a fronte della esauriente motivazione della Corte di appello sulla sussistenza del dolo nella condotta del ricorrente, il ricorso si limita a generiche considerazioni, senza alcun confronto preciso con la sentenza impugnata (non vengono mai citati né il ricorrente, né il fatto oggetto del processo) per cui lo stesso, essendo privo di specificità, deve essere ritenuto inammissibile.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Giovanna Verga /7- C.JEPOSITATO IN CANCELLERtA IL -2