Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9116/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9116/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANGREDI ALFONSINA nato a LAGONEGRO il 09/10/1967 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 1. Il difensore di Tangredi Alfonsina ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 26/04/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per i reati di truffa e ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che i reati arano già prescritti al momento della decisione della sentenza di appello.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9116/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

Generato dall'IA
errore nella commisurazione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale tempestività dell'inoltro momento del reato computo dei termini alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANGREDI ALFONSINA nato a LAGONEGRO il 09/10/1967 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 1. Il difensore di Tangredi Alfonsina ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 26/04/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per i reati di truffa e ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che i reati arano già prescritti al momento della decisione della sentenza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che il ricorso è estremamente generico, si deve rilevare che al termine ordinario di prescrizione per i reati contestati devono essere aggiunti i periodi di sospensione dei giudizi in primo ed in secondo grado, per cui i reati si sarebbero prescritti nel luglio 2021, data successiva alla sentenza della Corte di appello. Pertanto, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità, (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Giovanna Verga LJ