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Ordinanza — n. 9115/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9115/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9115/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Mbeguere Modou Bousso ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 17/05/2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen., riconosciuta l'ipotesi del secondo comma del citato articolo, per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di trarne profitto, capi di abbigliamento recanti marchi industriali contraffatti. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che il ricorrente era stato tratto in giudizio per rispondere per fatti sanzionati ex art. 474 cod.pen, commessi in data 27.6.2013, per cui al momento della celebrazione del processo in grado di appello, i termini prescrizionali erano ampiamente maturati. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che la falsificazione era grossolana, per cui mancavano gli elementi integranti il reato presupposto, ovvero del delitto di cui all'art.474 cod.pen..

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 474 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9115/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al 2 s pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali perseguimento penale per truffa marchi ingannevoli uso di un documento falso vendita sopra campione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
art. 474 cod.pen
1.1 Al riguardo il difensore osserva che il ricorrente era stato tratto in giudizio per rispondere per fatti sanzionati ex art. 474 cod.pen, commessi in data 27.6.2013, per cui al momento della celebrazione del processo in grado di appello, i termini prescrizionali erano ampiamente maturati.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBEGUERE MODOU BOUSSO nato il 12/01/1976 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Mbeguere Modou Bousso ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 17/05/2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen., riconosciuta l'ipotesi del secondo comma del citato articolo, per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di trarne profitto, capi di abbigliamento recanti marchi industriali contraffatti. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che il ricorrente era stato tratto in giudizio per rispondere per fatti sanzionati ex art. 474 cod.pen, commessi in data 27.6.2013, per cui al momento della celebrazione del processo in grado di appello, i termini prescrizionali erano ampiamente maturati. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che la falsificazione era grossolana, per cui mancavano gli elementi integranti il reato presupposto, ovvero del delitto di cui all'art.474 cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente è stato assolto dal reato di cui all'art. 474 cod.pen. 1.2 Quanto al secondo motivo, si deve rilevare come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno." (Sez. 2 - , Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01) 2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al 2 s pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Giovanna