Italian Court dismisses appeal for lack of specific argumentation and res judicata on personal use defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground was a generic complaint regarding insufficient motivation without specific arguments. The appellant argued for acquittal based on personal use of drugs, a point already covered by prior final judgment on the penalty determination. The court ruled that the appeal lacked precise deficiencies or illogical reasoning, rendering it inadmissible under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely complains of insufficient motivation without specifying concrete defects, especially when the issue is already covered by res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANFREDI UMBERTO nato a NAPOLI il 28/06/1960 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava Manfredi Umberto colpevole del reato di cui agli artt. 73 comma 1 e 1 bis DPR 309/90; la sentenza veniva annullata dalla sesta sezione di questa Corte in quanto la pena era stata determinata sulla base di una cornice edittale dichiarata costituzionalmente illegittima; la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, rideterminava la pena alla quale Manfredi era stato condannato. 1.1 Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Manfredi, rilevando il difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta difensiva di proscioglimento per essere lo stupefacente destinato ad esclusivo uso personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, oltretutto su un punto che era già coperto da giudicato, essendo l'annullamento stato disposto solo in ordine alla determinazione della pena.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giu